PEC Amministratori di società: rinvio al 31 dicembre

La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.

Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i chiarimenti in merito, e a pochi giorni dal 30 giugno, termine indicato, per provvedere, diverse Camere di Commercio da nord a sud dello stivale, stanno "smentendo" la nota MIMIT evidenziando che non vi è un termine perentorio per adempiere a questo nuovo obbligo.

Il 24 giugno il CNDCEC ha pubblicato una nota sul proprio sito istituzionale con cui si evidenzia che  “Da interlocuzioni avute con il Ministero delle imprese e del made in Italy, apprendiamo che lo stesso Ministero diramerà una circolare con la quale sarà disposto lo spostamento al 31 dicembre dell’obbligo per gli amministratori delle società di comunicare l’indirizzo PEC personale al registro delle imprese”. 

Espressa soddisfazione dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio

Il 25 giugno una nota il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci conferma sottolienando che:

“Dopo aver ricevuto la segnalazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili mi sono attivato affinché il ministero intervenisse con un chiarimento ufficiale. La direzione competente ha quindi emanato oggi una circolare indirizzata alle Camere di Commercio che rinvia il termine per la comunicazione, rispondendo concretamente alle difficoltà operative emerse in questi mesi

È stato inoltre richiesto a Unioncamere di fornire un’indicazione operativa univoca, valida per tutte le CCIAA, così da garantire uniformità di applicazione sull’intero territorio nazionale”.

PEC Amministratori di società: come procedere

Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.

Ciò premesso, Unioncamere nazionale aveva diffuso alle sedi regionali una nota i cui contenuti si evincono però dalla prassi che gli uffici del Registro delle imprese stanno applicando: per le società di nuova costituzione, in sede di domanda di iscrizione con il Modello, la PEC degli amministratori potrà anche coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento e dovrà essere indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore, nel riquadro recapiti dei Dati Domicilio.

Il Registro delle Imprese di Milano aveva adottato una interpretazione restrittiva della novità specificando con nota che: in sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

  • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
  • iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

I Notai lombardi invece comunicando il nuovo adempimento, con una nota pubblicata sul prorprio sito, evidenziavano la necessità ulteriori chiarimenti in merito affermando quanto segue: "Vista la formulazione generica della disposizione contenuta nella legge di bilancio, sembrerebbe necessaria la comunicazione della casella PEC anche per gli amministratori e i liquidatori già nominati alla data di entrata in vigore della norma, la quale però nulla specifica sul punto."

In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:

  • In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
    Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.

Pertanto il 30 giugno è termine indicato nella nota del Ministero, si attendono eventuali ulteirori conferme e si attende soprattutto che Unioncamere possa diffondere il documento citato su alcune pagine web delle camere di commercio, documento ancora non disponibile.

La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:

  • l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
  • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
  • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
  • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Per istruzioni pratiche su come procedere leggi anche: PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

Attenzione, secondo quanto annunicato dal vice ministro Bitonci, con nota del 25 giugno, le Camerie di Commercio stanno ricevendo una nota del MIMIT per uniformarsi a livello nazionale, spostando la data ultima al 31 dicembre 2025.

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