Fondo di solidarietà settore ambientale: le nuove regole

Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 27 ottobre scorso  il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.

Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.

Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento  delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

 In particolare si prevede l'adeguamento di 

  • importo, 
  • durata e 
  • causali di accesso 
  • all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,

 nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.

Il decreto  prevede quindi che:

  • L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

La durata massima  e' pari: 

  • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente: ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente: 

I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;

 II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, 

 III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

 IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

 Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti (art. 4, comma 1,  legislativo n. 148 del 2015).

 I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

E' previsto  anche

  • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
  • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.