Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti

Con la Risposta n. 138 del 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso particolarmente interessante nell’ambito del regime speciale per lavoratori impatriati.

 L’interpello riguarda un cittadino straniero che ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica italiana nel settembre 2022. 

Il contratto, però, non era qualificabile come rapporto di lavoro sportivo professionistico ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ma regolato dal CCNL Dirigenti Industria, e inquadrava la figura come dirigente d’azienda. 

Vediamo i dettagli della risposta del Fisco sull'applicabilità del regime agevolativo.

Il caso del dirigente sportivo e il contratto extra decreto 36/2021

Nell'interpello il contribuente ha rappresentato che il proprio contratto non era stato sottoscritto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 36/2021, il quale disciplina i rapporti dei lavoratori sportivi, ma secondo la normativa civilistica ordinaria.

 Inoltre, ha chiarito che il ruolo ricoperto, ossia quello di Chief Football Officer, prevedeva funzioni di coordinamento tra la proprietà, l’area sportiva e i relativi dipendenti, senza svolgimento diretto di attività sportiva come quella tipica di un direttore sportivo o allenatore.

Dal punto di vista fiscale, l’istante ha acquisito la residenza fiscale italiana nel 2023, trasferendo anche la residenza anagrafica in un comune italiano. 

Non avendo fatto domanda per il regime agevolativo tramite il datore di lavoro, il contribuente chiedeva anche  se potesse comunque applicare il regime speciale per lavoratori impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno 2023), trattandosi del suo primo anno di residenza.

La normativa e il chiarimento dell’Agenzia

Nella risposta l'agenzia ricorda che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime agevolato per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese, con le seguenti condizioni:

  •  assenza di residenza fiscale nei due anni precedenti, 
  • impegno a risiedere almeno due anni in Italia, e 
  • prestazione dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia. 

I redditi agevolati concorrono al reddito complessivo per il solo 30% del loro ammontare.

Viene poi sottolineato che il successivo comma 5-quater dello stesso articolo, recentemente modificato  introduce una disciplina ad hoc per i lavoratori sportivi, limitando l'applicabilità dell’agevolazione solo a determinati casi, in base a soglie di reddito e al riconoscimento professionistico della disciplina da parte del CONI.

Inoltre, dal 29 dicembre 2023, il nuovo decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha abrogato l’articolo 16, mantenendone tuttavia la validità per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, prende atto delle dichiarazioni dell’istante e chiarisce che, in assenza di un contratto qualificabile come "sportivo" ai sensi della normativa vigente, e in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere al regime impatriati ordinario.

 In particolare, l’Agenzia evidenzia che il contratto è regolato dal CCNL dirigenti, non è soggetto alle norme sui lavoratori sportivi in quanto  ruolo svolto non implica attività sportiva diretta.

Conclusioni e fruizione del regime agevolato impatriati

La posizione dell’Agenzia è quindi favorevole: il dirigente potrà beneficiare del regime speciale per impatriati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, senza necessità di preventiva istanza al datore di lavoro, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma. 

L’agevolazione potrà  essere fruita nel Modello Redditi 2024, in riferimento ai redditi del 2023, primo anno di residenza fiscale in Italia.

Nel testo si legge chiaramente che «l’Istante, che riferisce di aver trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, il regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015». 

Questa risposta assume particolare rilievo per il settore sportivo e manageriale, dove le figure dirigenziali possono non rientrare automaticamente nelle restrizioni previste per i “lavoratori sportivi”, aprendo così alla possibilità di applicare il più vantaggioso regime agevolativo per impatriati ordinari.